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Entrano in vigore l'ordinanza di Zaia e il Dpcm: come cambia la vita a Verona e in provincia

Dal 4 al 17 maggio compreso tutte le novità in vigore previste dall'ordinanza regionale firmata da Zaia: obbligo di mascherina, ma anche concessioni sulle attività motorie e sportive

Il governatore del Veneto Luca Zaia nella giornata di domenica 3 maggio ha firmato una nuova ordinanza, la numero 44, che viene a regolare la vita dei cittadini veneti (fatte salve eventuali ordinanze dei singoli sindaci) di qui al prossimo 17 maggio almeno, quando scadrà anche il Dpcm firmato dal premier Conte lo scorso 26 aprile.

Abbiamo sempre rilevato là dove vi fossero a nostro avviso incongruenze, magari anche piccole, nelle precedenti ordinanze del presidente Zaia, in questa circostanza bisogna invece semplicemente riconoscere il merito di chi ha stilato il documento che andiamo a presentare e commentare, poiché di fatto costituise un ottimo insieme di norme che arriva a consentire tutto quel che può consentire ai cittadini, restando in linea con il dettato del Dpcm e dunque delle disposizioni nazionali. Il principio generale dell'ordinanza è di fatto quello di richiamare al senso di responsabilità tutti i cittadini, in particolare circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali, per favorire quanto più possibile un ritorno alle attività di sempre.

Scarica l'ordinanza della regione Veneto numero 44 - 3 maggio 2020

In alcuni casi l'ordinanza regionale si rivela leggermente più restrittiva rispetto al Dpcm, ma su alcuni temi essenziali come gli "spostamenti" all'interno dell'intera regione e l'attività motoria e sportiva, l'ordinanza di Zaia si allinea alle norme nazionali. Vengono infatti al riguardo rimosse le limitazioni stabilite nelle precedenti ordinanze numero 42 e 43, ma vengono inoltre introdotti alcuni ampliamenti legittimi e sensati per gli atleti di sport non individuali che possono in Veneto tornare ad allenarsi nei centri dedicati (a porte chiuse), così come la riapertura delle biblioteche pubbliche e private per il servizio prestiti.

Scarica il Dpcm del 26 aprile 2020

Tutti i provvedimenti in vigore in Veneto dal 4 al 17 maggio

Capitolo visite ai congiunti

In merito alla "visita ai congiunti", la regione Veneto riprende in modo pedisequo il dettato del Dpcm che di fatto consente di fare visita ai propri parenti fino al sesto grado e agli affini fino al quarto grado, oltre che ai vari partner compresi i «morosi», ma non ammette le visite verso gli amici che non sono considerati dal Dpcm rientrare nella categoria dei «legami affettivi stabili». Gli incontri devono avvenire rispettando «il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie».

  1. Nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

Capitolo "distanziamento sociale"

Il Dpcm prevede che si mantenga sempre una distanza interpersonale di sicurezza dagli altri di almeno un metro, in particolare sui mezzi pubblici, ma anche ad esempio a bordo della propria auto con il passeggero che deve sedersi dietro rispetto al guidatore se non è con lui convivente. La distanza passa poi, come vedremo in seguito, a due metri se si sta svolgendo attività sportiva individualmente, ma anche in questo caso due persone conviventi possono farla insieme senza rispettare tra di loro tale distanza, mentre la devono rispettare verso gli altri. L'ordinanza della regione Veneto riassume tutte queste distinzioni attraverso un unico principio che resta dunque sempre valido in Veneto, sulla scorta della considerazione che le persone conviventi costituiscono dal punto di vista epidemiologico un "unicum".

  1. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

Capitolo spostamenti

È la sezione più delicata all'interno del Dpcm del 26 aprile dove è regolata dall'Art. 1 comma 1, lettera a). Di seguito ne riassumiamo schematicamente il contenuto.

All'interno della regione dove ci si trova attualmente ci si può spostare per:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Situazioni di necessità
  • Motivi di salute

Gli spostamenti verso regioni diverse da quella dove ci si trova attualmente sono consentiti per:

  • Comprovate esigenze lavorative
  • Esigenze di assoluta urgenza
  • Motivi di salute

Scarica il nuovo modello dell'autodichiarazione per gli spostamenti

Gli spostamenti per fare "visita ai congiunti" sono stabiliti dal Dpcm essere «necessari», per questo è consentito fare visita ai parenti e «morosi» solo all'interno della propria regione, perché per uscire di regione servono delle «esigenze di assoluta urgenza». Per muoversi all'interno della propria regione da oggi bastano invece delle "situazioni di necessità" e tra queste rientrano ad esempio tutti gli acquisti che si possono fare nei negozi legittimamente aperti proprio perché vendono o «generi alimentari», o «generi di prima necessità» (dai supermercati alle edicole, dalle librerie ai garden, dai negozi di vestiti per bambini alle gelaterie e pizzerie che vendono prodotti d'asporto). 

L'ordinanza regionale numero 44 in Veneto conferma tutte queste disposizioni, ma applica in modo più restrittivo l'obbligo di indossare la mascherina, guanti o usare il gel igienizzante «in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata», cioè sempre quando si va fuori casa, mentre il Dpcm lo prevederebbe solo «nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali)». L'ordinanza regionale consente però in modo corretto e intelligente alle persone che fanno uno sforzo fisico intenso durante l'attività sportiva individualmente svolta di non indossare la mascherina, salvo doverla avere con sé per metterla non appena lo sforzo sia concluso.

  1. Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale Spostamenti

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

Capitolo attività motoria e sportiva svolte individualmente

È un'altra sezione molto complessa e delicata trattata dal Dpcm che, senza mai dirlo in modo esplicito, di fatto considera tali attività delle «situazioni di necessità» della persona che, come tali, consentono dunque gli spostamenti in tutto l'intero territorio della propria regione di riferimento. Come già detto, il Dpcm impone che se si sta svolgendo attività motoria (passeggiata) si rispetti un metro di distanza dagli altri, mentre se si fa attività sportiva (corsa) i metri diventano due.

Tra le attività motorie consentite rientrano anche l'utilizzo della bicicletta, o come aveva specificato una Faq del governo in precedenza anche il «fare il bagno» al mare/lago/fiume. Una Faq sulla "Fase 2" pubblicata sempre dal governo, spiega inoltre che, anzitutto «a partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione», ma anche che «al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività».

Questo significa che una persona residente nella provincia scaligera, fatte salve eventuali prescrizioni locali più restrittive, può prendere la propria auto e raggiungere un Comune sulla sponda veronese (dunque in Veneto) del lago di Garda per fare qui attività motoria o sportiva individualmente svolte, quali una passeggiata in spiaggia o il bagno nel lago, così come un amante della bici può transitare tra Comuni diversi purché interni alla propria regione. Questo perché la stessa Faq sul sito del governo chiarisce che «non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione». È questo l'unico limite territoriale imposto e l'ordinanza regionale numero 44 firmata da Zaia conferma in toto questo orientamento.

Nel corso del punto stampa di oggi, il governatore Zaia ha poi annunciato una nuova ordinanza che sul tema dell'attività motoria specifica ulteriormente: «L'attività motoria e sportiva include a titolo di ulteriore esemplificazione l'attività remiera nel numero conforme alle caratteristiche dell'imbarcazione, il motociclismo, il tiro a segno. L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento in coppia nel rispetto delle norme di distanziamento e protezione o con i conviventi».

  1. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc…Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

Capitolo attività agonistica sportiva negli impianti

Il Dpcm prevederebbe esplicitamente la possibilità di svolgere gli allenamenti dentro impianti a porte chiuse solo per gli atleti di sport individuali, ma una circolare del ministero dell'Interno ha formalmente chiarito che «si ritiene comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».

Scarica la circolare del ministero dell'Interno - 2 maggio 2020

Alla luce di ciò, il giusto ragionamento fatto dal governatore Zaia è che se Giampaolo Pazzini, atleta di sport non individuale, può andare come tutti i cittadini a correre al parco per allenarsi, rischia di passare il tempo a dover firmare autografi con il pericolo che si creino assembramenti, dunque tanto meglio aprire anche per atleti di sport di squadra gli impianti e consentire loro di allenarsi a porte chiuse. Allo stesso modo, anche gli atleti agonistici (tesserati) non professionisti, sia di sport individuali che non individuali, potranno fare allenamento individuale presso impianti sportivi che, come annunciato stamattina dal sindaco di Verona, verranno gradualmente riaperti pur restando a "porte chiuse", cioè senza pubblico.

  1. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

Capitolo seconde case

Il Dpcm non parla di spostamenti verso le seconde case, ma resta implicito che le «situazioni di necessità» giustificano gli spostamenti interni a tutta la regione. L'ordinanza regionale mette nero su bianco il fatto che tra queste rientrino le attività di manutenzione. 

  1. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

Capitolo parchi aperti

Il Dpcm consente la riapertura dei parchi e vi si può andare fondamentalmente per fare passeggiate, biciclettate o attività sportiva svolte individualmente, ma non per svolgere attività ludica, poiché questa resta vietata così come sono vietati gli assembramenti e le attrezzature per i giochi o la ginnastica non si possono usare. In breve al parco i bambini non possono giocare tra di loro a pallone (e neanche gli adulti). L'ordinanza regionale numero 44 conferma tutto e lascia immutate le cose.

  1. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

Capitolo supermercati e alcuni negozi chiusi la domenica

Il Dpcm non dispone alcunché al riguardo («I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni»), mentre lo fa l'ordinanza regionale.

  1. Chiusure festive di esercizi commerciali

È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

Capitolo accesso ai negozi

Il Dpcm impone l'uso della mascherina, ingressi contingentati e il rispetto del "distanziamento sociale", mentre la regione Veneto specifica ulteriormente le cose.

  1. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Capitolo commercio a domicilio

L'ordinanza regionale ribadisce il concetto espresso nel Dpcm.

  1. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

Capitolo vendita cibo a domicilio

L'ordinanza regionale ribadisce il concetto espresso nel Dpcm.

  1. Vendita di cibo a domicilio 

È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

Capitolo cibo d'asporto

Il Dpcm consente la vendita di cibo d'asporto e non prevede l'obbligo di prenotazione, così come non specifica limitazioni di tipo territoriale e, dunque, essendo l'acquisto di «generi alimentari» una «situazione di necessità» consente di spostarsi per acqusitare cibo d'asporto nell'intero territorio regionale di riferimento. L'ordinanza regionale numero 44 applica in forma più restrittiva l'obbligo della prenotazione online o telefonica, ma rimuove rispetto all'ordinanza numero 42 il vincolo del Comune di residenza/domicilio per effettuare l'acquisto. Il consumo del cibo acquistato d'asporto è vietato sul posto e deve essere quindi fatto a casa o sul luogo di lavoro, in ogni caso restano vietati gli assembramenti.

  1. Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;

Capitolo veicoli e passeggeri

Il Dpcm non prevede l'uso della mascherina quando si guida da soli in auto, né quando si è in auto con un'altra persona convivente. Anche il distanziamento di un metro tra persone in auto non si applica tra persone conviventi. L'ordinanza regionale numero 44 di fatto conferma tale orientamento.

  1. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

Di seguito riportiamo le ulteriori disposizioni dell'ordinanza regionale numero 44, sottolineando solo due elementi di novità: la navigazione consentita, fatte salve le eventuali disposizioni delle autorità competenti, ma anche la riapertura delle biblioteche pubbliche e private per la sola modalità del prestito.

  1. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

  1. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

  1.  Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a.  nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
b.  varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c.  sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
d.  rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

  1. Vendita in forma ambulante

La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;

  1. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;

  1. Cimiteri e riti funebri

È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente   all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

  1. Biblioteche

È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

  1. Aree verdi e naturali

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;

  1. Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

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