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Cronaca Zai / Viale del Lavoro

In vigore la nuova ordinanza di Zaia e per la prima volta si parla di sagre e discoteche

Le nuove linee guida della Regione per la «ripresa delle attività» anche di «sagre e fiere»

Da oggi è entrata in vigore l'ultima ordinanza regionale firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia, la numero 50, in base alla quale per l'appunto dal 25 maggio è ammesso lo svolgimento di diverse nuove attività, quali ad esempio il «noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini)», così come quella di «circoli culturali e ricreativi», o ancora le attività nei «parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi)». La stessa ordinanza, inoltre, stabilisce anche la possibilità di esercitare la loro attività per le «guide turistiche» e, in generale, per le «professioni della montagna» (nel rispetto dei protocolli di cui all'allegato 2).

In riferimento a tutte le attività ammesse, sia quelle che possono inaugurare da oggi 25 maggio sia quelle che già erano possibili da prima come nei bar, ristoranti o negozi, la stessa ordinanza regionale numero 50 firmata da Zaia vede tra i suoi allegati le nuove «linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive». Queste ultime sono appunto nuove rispetto alle precedenti che erano state inserite quali allegato dell'antecedente ordinanza regionale numero 48. Rispetto alle pregresse linee guida, le ultime sono state ampliate per quanto riguarda i settori d'interesse. Vengono infatti aggiunti diversi nuovi protocolli da rispettare per attività che, pur non essendo ancora possibile svolgere in alcuni casi, si lascia dunque intendere potranno in futuro, al momento ancora da capire se a breve, medio o lungo termine, vedere nuovamente la luce. 

Scarica l'allegato 1 ordinanza Regione Veneto numero 50 - Linee guida riapertura attività economiche e produttive

Settori linee guida schede tecniche ordinanze regionali numero 48 e numero 50

Tra i nuovi settori che le «schede tecniche» contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza regionale numero 50 firmata dal presidente Zaia destano sicuramente maggior interesse, vi è senza dubbio quello delle «Sagre e fiere», al momento come noto sospese, ma che appunto parrebbe di capire potrebbero tornare ad operare in futuro. Al capitoletto A) Attività economiche e sociali lettera e), l'ordinanza regionale numero 50 prevede infatti che «con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere». In sostanza la Regione Veneto fa sapere che è prevista, non si sa ancora quando, una nuova ordinanza del presidente Zaia che stabilisca «le date di decorrenza e le linee guida da rispettare» per quanto concerne la «ripresa delle attività» in riferimento anche ai «centri termali e centri benessere», alle «discoteche» e, infine, alle «sagre e fiere». Tutte attività che ad oggi sono ferme, ma che appunto potrebbero dunque ripartire prossimamente, e non è cosa da poco.

Scarica l'ordinanza regionale numero 50 della Regione Veneto

Oltre a ciò, se nei confronti di «centri termali e centri benessere» (esplicitamente esclusi dal protocollo sulle «piscine») e «discoteche», anche le nuove schede tecniche con i relativi protocolli e linee guida da rispettare per le riapertura al momento tacciono e non vi fanno alcuna menzione, in realtà a ben guardare non è così per quel che attiene a «sagre e fiere». Nei confronti di queste ultime, infatti, è già inserito un apposito protocollo che, dunque, potrebbe essere ritenuto valido, magari anche modificato nel frattempo, allorquando un'eventuale nuova ordinanza regionale, così come annunciato nella numero 50, avrà stabilito «le date di decorrenza» per la ripresa anche di queste attività. Di seguito riportiamo il protocollo completo per sagre e fiere contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza regionale numero 50:

«SAGRE E FIERE

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
  • È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  • Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’arianegli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica». 

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