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Dpcm: «fortemente raccomandato», cosa vuol dire? Spostamenti, ospiti in casa: i chiarimenti

Oggi è «fortemente raccomandato» ricevere ospiti in casa solo in caso di «esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza», ma si rischiano delle sanzioni? La circolare ai prefetti e i chiarimenti anche su sport, spostamenti, autocertificazione, negozi aperti e feste

L'ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato lo scorso 24 ottobre ed in vigore salvo novità fino al prossimo 24 novembre, oltre a suscitare proteste e rimostranze da parte delle catergorie economiche colpite, ha lasciato non pochi dubbi interpretativi circa alcuni suoi contenuti. In particolare, al centro del dibattito è finita soprattuto un'espressione ben precisa (e non del tutto inedita), vale a dire quel «è fortemente raccomandato» che non corrisponde esattamente ad un obbligo, ma che in ogni caso non può nemmeno essere del tutto ignorata.

Circolare Capo di Gabinetto ministero dell'Interno

Per cercare di fare chiarezza proprio su questi dubbi interpretativi ed altre questioni, il Capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, dott. Frattasi, ha diramato una circolare ai prefetti nella quale vengono per l'appunto fornite «alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento». Sulla questione delle «raccomandazioni», la circolare specifica: «Nel Dpcm 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli». 

Mobilità delle persone

Un primo essenziale tema connesso alle «forti raccomandazioni» è senza dubbio quello della "mobilità" dei cittadini. L'Art. 1 comma 4 del Dpcm viene ripreso e così spiegato nella circolare inviata ai prefetti: «Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

La parte più importante della norma è probabilmente l'ultimo periodo, quello cioè dove si afferma che la «forte raccomandazione» di non spostarsi viene meno nei casi in cui si tratti di «svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Detto in breve, se una qualsiasi attività è consentita dal Dpcm, così come se un qualsiasi servizio non è stato sospeso dal Dpcm, un cittadino può oggi legittimamente spostarsi per svolgere tale attività o usufruire di quel servizio in qualunque parte d'Italia (fatte salve le eventuali restrizioni a livello regionale).

Facciamo un esempio: cinema e teatri sono stati chiusi, ma i musei sono aperti. Dunque un museo offre un «servizio non sospeso» per usufruire del quale, ad oggi, i cittadini possono evitare di tener conto della «forte raccomandazione» a non spostarsi. Allo stesso modo andare a fare acquisti nei negozi di vendita al dettaglio che, in quanto legittimamente aperti, offrono un'altra tipologia di «servizio non sospeso», risulta oggi parimenti esente dalla «forte raccomandazione» a non spostarsi. La circolare inviata ai prefetti, non a caso, specifica ulteriormente un altro punto essenziale: «Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione».

Gli ospiti a casa e l'uso della mascherina

Si tratta di uno dei punti che più è passato in sordina, ma che la circolare inviata ai prefetti chiarifica in modo esemplare. Anzitutto va ricordato che l'Art. 1 comma 1 del Dpcm prevede che «è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». In sostanza se si riceve in casa qualcuno con il quale non si abita, chiunque egli sia ed anche nel caso di parenti ma che vivono in un'altra casa, è «fortemente raccomandato» l'uso per tutti della mascherina. Ma il vero tema passato decisamente inosservato è il seguente: quando è possibile ricevere a casa qualcuno?

La risposta fornita dal Dpcm e messa in evidenza dalla circolare inviata ai prefetti, rinvia all'Art. 1 comma 9 lettera n) dell'ultimo Dpcm, dove ancora una volta si è di fronte ad una «forte raccomandazione» che risulta però molto restrittiva: «Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, - si legge nella nota inviata ai prefetti - che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».

Cerchiamo subito di chiarire: un pranzo in famiglia dai nonni non rientra in nessuno di questi casi, cioè non è né un'esigenza lavorativa, né una situazione di necessità, né tanto meno una situazione d'urgenza. Pertanto, ad oggi, i pranzi allargati tra familiari sono fortemente sconsigliati, o il che è lo stesso, è «fortemente raccomandato» evitarli. Nel Dpcm la formulazione esatta in merito è la seguente: «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Anche in questo caso, comunque, la circolare inviata ai prefetti si premura di ricordare «a beneficio degli organi accertatori», cioè le forze dell'ordine, che «le previsioni del Dpcm esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni». 

Le attività sportive

In merito allo svolgimento di attività sportiva, la circolare inviata ai prefetti fornisce importanti precisazioni. Essa, infatti, anzitutto spiega: «Diversamente dal precedente Dpcm, per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale».

Un'ulteriore precisazione fornita nella circolare è che per quanto riguarda «gli sport di contatto, individuali e di squadra», per gli effetti del nuovo Dpcm «ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico». Subito dopo però nella circolare si afferma: «Sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale».

A tal riguardo è però utile sottolineare che in seguito alla circolare inviata ai prefetti si è reso necessario un ulteriore chiarimento ed è così stata aggiunta una FAQ del ministerto dello Sport, la quale precisa meglio le cose e di fatto consente gli allenamenti all'aperto in forma individuale anche per gli sport di contatto. In sostanza un soggetto può allenarsi individualmente all'aperto facendo dei palleggi col pallone da calcio, ma non è permesso fare una partitella d'allenamento perché a quel punto verrebbe meno la forma individuale dell'allenamento: «Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento».  

Feste, sagre e fiere

La circolare inviata ai prefetti chiarisce sul punto: «Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti. Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo Dpcm, sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi"».

Obblighi per gli esercizi commerciali: il cartello con la capienza massima

La circolare inviati ai prefetti chiarisce che l'ultimo Dpcm obbliga tutti i titolari di negozi di vendita al dettaglio, e non più solo gli esercizi nell'ambito della ristorazione, ad esporre al loro esterno un cartello che indichi il numero di persone che contemporaneamente può trovarsi all'interno sulla base delle linee guida vigenti: «L'art. 1, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il Dpcm del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo».

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, la circolare ricorda che gli orari di apertura e chiusura sono limitati tra le ore 5 e le 18, ma anche che «viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione». La circolare inviata ai prefetti non la cita, ma nel Dpcm nel medesimo Art. 1, comma 9 lett. ee) si legge anche la disposizione seguente: «Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».

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