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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Nuovi chiarimenti della Regione sull'ordinanza di Zaia: sì a camminate gruppi nordic walking

Dalle camminate alla capienza massima dei negozi: i chiarimenti della Regione Veneto

La Regione Veneto ha fornito una serie di FAQ o "chiarimenti" circa l'ultima ordinanza emanata dal presidente del Veneto Luca Zaia. Si affrontano diversi temi importanti, quali ad esempio a chi spetti vigilare sugli eventuali assembramenti che si formino nei pressi di esercizi commerciali, ma si torna anche su una questione molto sentita dai cittadini, vale a dire la possibilità o meno di fare delle passeggiate, eventualmente in quali contesti e circostanze. Come già visto in precedenza, il punto specifico dell'ordinanza regionale è intrinsecamente piuttosto ambiguo ed è stato oggetto di interpretazioni variegate. Sul sito ufficiale del Comune di Verona, ad esempio, in merito alle disposizione per l'attività motoria si legge esattamente quanto segue:

«Attività motoria. Camminate, passeggiate, corse consentite nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. 

Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago, ovvero in tutti i luoghi molto frequentati». 

Attività motoria Comune di Verona 26 novembre 2020

Attività motoria, Comune di Verona - 26 novembre 2020

In realtà le cose non stanno esattamente così, poiché anzitutto l'ordinanza regionale esenta dal divieto in modo esplicito due specifiche categorie di persone, vale a dire i «residenti» e gli «alloggiati» in tutte le «strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi)» e nelle «altre aree solitamente affollate». Questo significa che se una persona è residente in piazza Erbe o in via Mazzini a Verona, ebbene, gli è consentito dall'ordinanza fare passeggiate ed attività sportiva anche in centro storico (nella cosiddetta "città antica" perimetrata durante gli scorsi weekend) senz'altra finalità. Può quindi, legittimamente, persino fare le famigerate "vasche" e ammirare le vetrine dei negozi non acquistando alcunché e, parimenti, senza tecnicamente infrangere alcuna disposzione. Che poi si voglia sostenere che, dal punto di vista sanitario, questo sia sconsigliabile anche per i residenti in tali aree è assolutamente comprensibile e condivisibile, ma resta però cosa diversa dal fatto che sia effettivamente vietato dall'ordinanza regionale. 

Ordinanza Zaia: si può passeggiare in montagna o al lago? Mascherina, multe anche ai gestori dei locali

Ma non solo, poiché anche gli «alloggiati», cioè di fatto i turisti e visitatori (eventualmente anche presenti in città per lavoro), nel caso in cui la struttura che li ospiti si trovi in centro storico o nelle «altre aree solitamente affollate», vengono ad essere equiparati ai residenti (lo chiariva già la FAQ numero 4 del 13 novembre) e, dunque, si possono legittimamente muovere nel centro storico e fare passeggiate, attività motoria e sportiva, liberamente, e senza doversi per forza recare in un negozio a comprare qualcosa o in un bar a consumare. L'ordinanza regionale alla lettera A) punto 2), in modo esplicito, conclude come segue: «[...] tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree». Cioè, tutto quanto appena disposto come "non consentito" nel punto 2) menzionato dell'ordinanza ha valore per chiunque, tranne che per i residenti o alloggiati in tali aree. Paradossalmente, per come è scritta l'ordinanza, un cittadino padovano che sia «alloggiato» qualche giorno a Verona in un hotel, poniamo, con sede in piazza Sant'Anastasia può passeggiare senza meta attraverso il centro storico della città e farvi anche una corsetta, mentre un abitante del quartiere Stadio non può farlo. Quest'ultimo potrà, eventualmente, solo andare in centro per consumare in un locale, per compiere un acquisto in un negozio o per fruire di un servizio non sospeso di cui abbia esigenza.

Ordinanza regionale Veneto lettera A punto 2 - 26 novembre 2020

Ordinanza regionale Veneto lettera A) punto 2) - 26 novembre 2020

Nel passaggio precedentemente citato che compare sul sito del Comune di Verona si legge poi che «non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago, ovvero in tutti i luoghi molto frequentati». Ora, anzitutto viene "dimenticata" la montagna, che invece l'ordinanza regionale cita esplicitamente insieme a «mare» e «laghi». Il fatto è che la Regione Veneto ha anche già forntito in precedenza alcune FAQ che smentiscono, proprio in relazione alle passeggiate in montagna (ma anche al mare), un'interpretazione della norma così generalista, cioè con riguardo alle «località turistiche (mare, montagna, laghi)» in ogni loro parte. Il "chiarimento" numero 23 del 13 novembre (e si ricordi che l'ordinanza nuova nel punto 2 è identica alla precedente salvo l'aggiunta della parola «alloggiati»), specificava quanto segue: «Si può andare a camminare in montagna?». Risposta della Regione Veneto: «Non in zone affollate o quelle in cui si creano affollamenti». In sostanza, e ciò non può non valere anche per le località turistiche di mare e lago, andare a passeggiare in montagna è comunque consentito a chiunque, purché si evitino le zone affollate. Un'altra FAQ, la numero 3 sempre del 13 novembre, chiedeva: «Posso andare domenica 15 novembre, dal mio paese ad una località di mare a mangiare al ristorante?». La risposta era eloquente: «, ma prima e dopo il pranzo bisogna evitare di passeggiare nel centro storico dando luogo ad affollamenti e assembramenti». Il che, dunque, non impedisce di fare una passeggiata in un'area poco frequentata, esterna al centro storico, della tal o tal'altra località turistica di mare prima o dopo il pranzo. 

Ad ulteriore riprova di quanto appena visto, vi è nello specifico una nuova FAQ resa pubblica dalla Regione Veneto, la numero 10 del 25 novembre (cioè ieri), che recita come segue: «Si possono fare camminate in gruppi di nordic walking?». La risposta ufficiale della Regione Veneto torna ad essere molto chiara e fornisce indicazioni importanti: «, anche con transito tra più Comuni, purché non si attraversino i centri storici e i luoghi affollati. Occorre, inoltre, che il gruppo rispetti rigorosamente il distanziamento di m. 2 previsto per l’attività sportiva e siano utilizzate le mascherine».

Ora, qui non si parla nemmeno più solo di "montagna", bensì in termini generali di gruppi di camminata che svolgono un'attività sportiva come il nordic walking (letteralmente "camminata nordica"), attraversando addirittura più Comuni diversi. Appare cioè confermato che, ai sensi dell'ordinanza regionale, è quindi indifferente che tale attività sportiva la si svolga in una località turistica di lago (Malcesine, Garda) o di pianura (Valeggio sul Mincio), invece che di montagna (Bosco Chiesanuova). Sarebbe abbastanza curioso, alla luce anche di questa FAQ della Regione Veneto, sostenere che non si possa fare attività motoria al lago o in spiaggia tout court, poiché quel che non è consentito fare, ai sensi della lettera A) punto 2) dell'ordinanza di Zaia, è piuttosto l'attività motoria, sportiva e le passeggiate nelle «aree solitamente affollate», oltre che nel «centro storico», tanto delle «città», quanto delle «località turistiche (mare, montagna, laghi)», salvo come visto per chi sia ivi «residente» o «alloggiato». Che poi tale punto 2) dell'ordinanza sia stato scritto nel modo più ambiguo possibile, è cosa sulla quale ci si è già soffermati.

Le nuove FAQ della Regione Veneto (25 novembre 2020)

1) Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell’esercizio?

«No, si conteggiano solo i clienti».

2) Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull’accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata?

«Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono.

In sostanza, il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid. Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile».

3) I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?

«No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni».

4) Nei centri o pachi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare?

«No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negoziinseriti nei complessi. L’accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio.

Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull’obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste. A solo titolo informativo potranno essere apposti all’ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita deivari esercizi commerciali in essi inseriti».

5) È possibile lo svolgimento di attività benefiche con banchetti davanti a chiese, nelle piazze, ecc.?

«Sì. Non si tratta di attività commerciale ma di eventi in forma statica. È importante che non si formino assembramenti e che siano rigorosamente rispettati gli obblighi di uso della mascherina e di distanziamento».

6) È possibile svolgere le attività di tirocinio o di stage, previste da progetti formativi regionali, in presenza presso le imprese ospitanti, qualora le disposizioni aziendali lo consentano?

«No. Le attività formative presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale rientrano tra quelle per le quali il DPCM 3/11/2020 (lettera s, punto 9, art. 1) ha disposto la sospensione nella modalità in presenza. Tra queste attività sospese rientrano gli stage e i tirocini curricolari ed extracurriculari.

Evidentemente la disposizione normativa mira alla salvaguardia della salute identificandola come prioritaria rispetto alla formazione in presenza che si realizza in azienda attraverso le diverse esperienze (stage, tirocinio ecc.) anche qualora l'attività aziendale proceda regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza».

7) I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell’ordinanza n. 156?

«No. L’ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali».

8) Gli ambulatori medici sono soggetti al limite di presenze?

«No. La limitazione vale per gli esercizi commercial»i.

9) Bar, ristoranti, pasticcerie ed esercizi di somministrazione anche da asporto sono soggetti ai limiti di presenza di persone?

«No perché non si tratta di esercizi commerciali e sono soggetti ad autonome regole di prevenzione».

10) Si possono fare camminate in gruppi di nordic walking?

«, anche con transito tra più Comuni, purché non si attraversino i centri storici e i luoghi affollati. Occorre, inoltre, che il gruppo rispetti rigorosamente il distanziamento di m. 2 previsto per l’attività sportiva e siano utilizzate le mascherine».

11) Gli alberghi e le strutture ricettive che offrono il servizio di ristorazione mediante locali esterni convenzionati possono fare servizio esclusivamente ai clienti degli alberghi e delle strutture a cui sono convenzionati senza limite di orario?

«Sì, la limitazione di orario è esclusa solo per coloro che possono dimostrare di alloggiare in un albergo o altra struttura ricettiva. Peraltro, per le strutture alberghiere è possibile anche il catering o la ristorazione a domicilio da operatori della ristorazione esterna».

12) Anche dopo l’ordinanza n. 156 vale il chiarimento n. 4) del 19.11. per il quale nel giorno di sabato possono rimanere aperte le medie e grandi strutture di vendita con estese mostre espositive e ridotto afflusso di persone, non collegato alla superficie, quali gli autosaloni?

«Sì, l’ordinanza n. 156 riproduce sul punto quella precedente e quindi valgono le regole e condizioni specificate nei chiarimenti precedenti, anche considerato che rimane invariata anche la situazione delle regioni confinanti per quanto riguarda questo argomento».

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