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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Faq governo: sì "rientro" seconda casa, ma solo per chi ce l'ha da prima del 14 gennaio

La "capriola" del governo: spostamenti per turismo vietati, ma si può fare "rientro" alla seconda casa se il titolo (proprietà o affitto) risale a prima dell'entrata in vigore del decreto

Il governo ha ufficializzato la possibilità di spostarsi anche tra Regioni diverse ed anche muovendosi da o verso una zona arancione o rossa per fare "rientro" alla propria seconda casa. Nell'ultimo aggiornamento delle Faq riferite ai decreti del 14 gennaio 2021, il tema delle "seconde case" viene affrontato in modo esplicito e si fissano alcuni paletti importanti. La spiegazione che il governo fornisce circa questa vera e propria "giravolta" interpretativa in merito alle seconde case è la seguente:

«Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cosiddette seconde case ubicate fuori Regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro».

Tutto vero certo, se non fosse però, come ricordato in altro luogo, che già nel decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 così come poi nel più recente Dpcm 3 novembre 2020, non compariva affatto alcuna esplicita «esclusione» delle «cosiddette seconde case», e tuttavia tanto nel mese di maggio e fino al 2 giugno 2020, quanto a novembre scorso gli spostamenti verso le seconde case fuori Regione sono sempre rimasti vietati. Come mai al tempo non fu possibile fare il "rientro" alla propria abitazione/seconda casa? La risposta è semplice: il governo non ha mai ritenuto possibile equiparare il concetto di "abitazione" e quello di "seconda casa", ma ha ufficialmente iniziato a farlo nottetempo con l'aggiornamento delle Faq. Bisogna dunque prenderne atto, non senza rilevare le molte incongruenze che tutto questo genera. Ma procediamo con ordine e vediamo ora le condizioni poste dal governo affinché si possa fare "rientro" alla propria seconda casa.

Rientro alla seconda casa: la data del 14 gennaio 2021

Al giorno 14 gennaio 2021 risalgono tanto l'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte (entrato poi in vigore il 16 gennaio), quanto il decreto-legge n. 2 che ne forniva la cornice normativa (entrato in vigore lo stesso 14 gennaio 2021). Essendo che lo spostamento verso una seconda casa fuori Regione risulta ammesso nei termini di un "rientro" all'abitazione, il governo ha stabilito come condizione necessaria per compiere tale spostamento il fatto che si avesse il titolo per farlo, cioè o la proprietà o un contratto di affitto, risalente a prima del 14 gennaio 2021, vale a dire a prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 appena menzionato. Così si legge infatti nella Faq dedicata:

«Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2». 

Questo significa che se, per assurdo, oggi stesso qualcuno mi regalasse una seconda casa in Sardegna o a Cortina e io ne diventassi legittimo proprietario, non potrei comunque raggiungerla (salvo stabilirvi lì la "residenza" o il "domicilio"), essendo che il mio spostamento non sarebbe definibile come un "rientro" all'abitazione/seconda casa, proprio perché prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 non avevo alcun titolo (affitto o proprietà) per accedere a tale immobile. Ciò detto, è chiaro che se invece la casa a Cortina o in Sardegna è di mia proprietà da dieci anni (o comunque da prima del 14 gennaio 2021), sono legittimato secondo le disposizioni del governo a farvi rientro anche valicando i confini regionali. Ciò vale anche per le seconde case in affitto, il che fa venire meno la possibilità di prendere in affitto oggi una seconda casa in montagna, al mare o al lago anche fosse per più di un mese (quindi affitto non breve) per poi raggiungerla, poiché comunque, con ogni evidenza, anteriormente al 14 gennaio non si avrebbe avuto titolo di accedervi e quindi non vi si potrebbe oggi fare "rientro". Così infatti prosegue la Faq del governo:

«Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)».

L'aspetto più paradossale di tutta questa vicenda normativa, dunque, si colloca proprio qui, vale a dire nel fatto che il governo improvvisamente sta concedendo ai proprietari o affittuari di seconde case da lungo tempo (prima del 14 gennaio) di farvi rientro, anche spostandosi in un'altra Regione, ma lo sta facendo in un momento storico in cui in Italia gli spostamenti a fini turistici sono a tutti gli effetti vietati. Ed infatti, qui casca l'asino. Nelle Faq aggiornate per la sezione gialla, il governo ha dovuto inserire un'apposita precisazione che poi si è ben guardato dal riportare anche per la zona arancione o rossa. Si legge in una Faq: In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione o Provincia autonoma per turismo? Questa la risposta che viene fornita dal governo:

«Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 15 febbraio 2021 compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative)».

Faq spostamenti turismo Dpcm 14 gennaio 2021

Faq spostamenti turismo Dpcm 14 gennaio 2021

Qui il governo compie la sua più mirabolante piroetta: ci viene detto da un lato che fino al 15 febbraio 2021 (cioè fino a quando il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 vieta sull'intero territorio nazionale gli spostamenti tra Regioni diverse), non sono consentiti gli «spostamenti per turismo verso un'altra Regione», ma al contempo come appena visto è lecito fare "rientro" ovunque nelle seconde case, avendone titolo anteriore al 14 gennaio, cioè verso quelle case che nel 99,9% delle situazioni sono appunto solitamente utilizzate a fini turistici. Meraviglioso, n'est-ce pas? E non è tutto, poiché la Faq appena citata commette inoltre un esplicito errore nel momento in cui afferma che gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione saranno consentiti dopo la data del 15 febbrario. Ciò infatti è vero, salvo modifiche normative, ma comunque solo se la Regione di partenza e quella d'arrivo saranno zona gialla, mentre anche dopo il 15 febbraio lo spostamento per turismo da una Regione zona gialla verso un'altra Regione zona arancione o rossa resterà ugualmente vietato. Il Dpcm 14 gennaio 2021 vieta infatti gli spostamenti «in entrata e in uscita» dai territori zona arancione o rossa, salvo motivi di lavoro, necessità o salute. 

Le altre condizioni per raggiungere una seconda casa

La principale regola da rispettare per potersi spostare e raggiungere una seconda casa fuori dalla Regione è, come appena visto, il fatto di averne avuto titolo anteriore alla data del 14 gennaio 2021, si tratti di seconda casa in proprietà o in affitto. Solo in questo caso è infatti possibile applicare la disposizione del "rientro" all'abitazione intendendo nel novero anche le seconde case.

Ciò ricordato vi è poi un'altra essenziale regola, vale a dire che solo uno stesso nucleo familiare convivente può raggiungere la propria seconda casa. Così scrive il governo nella Faq dedicata:

«Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo».

Infine, il governo ricorda che tutti gli aspetti sin qui visti andranno «comprovati», cioè di fatto per raggiungere una seconda casa bisognerà circolare o con la copia di un contratto d'affitto/proprietà recante una data certa, oppure si potrà anche autocertificare il tutto e poi spetterà alle forze dell'ordine verificare in seguito la veridicità di tali dichiarazioni. Già ce li immaginiamo i solerti operatori che dopo aver fermato frotte di "turisti" intenti a far rientro alle proprie seconde case che autodichiarano di possedere anteriormente al 14 gennaio 2021, trascorrono notti insonni a verificare che i titoli siano effettivamente precedenti a tale data. Così si conclude la Faq del governo:

«La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».

Faq spostamenti seconde case Dpcm 14 gennaio 2021

Faq spostamenti seconde case Dpcm 14 gennaio 2021

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