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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Dpcm tra obblighi e divieti: mascherina, orari ridotti nei locali, feste in casa e tutte le novità

Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio avrà validità per i prossimi 30 giorni

Dopo il confronto con i governatori delle Regioni avvenuto ieri, lunedì 12 ottobre, il governo ha trovato la "quadra" circa le misure più restrittive contenute nel nuovo Dpcm. Il testo del decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato non è ancora stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta, ma ormai le nuove norme sono certe ed il testo è stato approvato, pertanto avranno valore a partire non da subito ma dal 14 ottobre, cioè mercoledì, fino al prossimo 13 novembre 2020.

Scarica il testo del DPCM - 13 ottobre 2020

Obbligo utilizzo mascherine

All'Art. 1 comma 1 del nuovo Dpcm si parla dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e al chiuso: «È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».

Ad essere esclusi da tale obbligo sono «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva», i «bambini di età inferiore ai sei anni e «i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

Nel testo del Dpcm si legge inoltre che «è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

Stop alle feste private

Una delle novità principali del nuovo Dpcm che avrà validità per i prossimi 30 giorni e mira anzitutto a prevenire l'eventualità, definita comunque improbabile da parte del premier, di un nuovo lockdown nazionale, è quella che riguarda direttamente le cosiddette "feste private" o "feste in casa". Che siano all'aperto od al chiuso, le feste private in genere saranno vietate nel corso del prossimo mese e, addirittura, è stata fatta presente una «forte raccomandazione» affinché si evitino i pranzi, le cene, o le riunioni casalinghe in generale che coinvolgano oltre sei persone, ivi compresi anche i parenti o gli amici, le quali non siano tra loro conviventi. Così recita per la precisione la lettera n) dell'Art. 1 comma 6 del Dpcm:

«Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei».

Giro di vite sulla movida

Le nuove regole imporranno anche limitazioni più stringenti a locali quali bar e ristoranti. In particolare l'orario di chiusura per tutti non potrà superare la mezzanotte e, inoltre, già a partire dalle ore 21 sarà vietato consumare cibo o bevande in piedi, mentre potranno essere serviti soltanto i clienti regolarmente seduti al tavolo: «Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con servizio al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo». Vengono poi confermate le restrizioni per quel che riguarda l'attività di ballo e quindi le discoteche, mentre resteranno possibili congressi e fiere. Alla lettera ee) dell'Art. 1 del Dpcm comma 6 si legge esattamente quanto segue:

«Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Calcetto e sport di contatto a livello amatoriale

Non saranno più possibili partitelle di calcetto, basket o altri sport di contatto a livello amatoriale: «Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale». Alla lettera g) dell'Art. 1 comma 6 del nuovo Dpcm si legge per l'esattezza come segue:

«Lo  svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport  è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo».

Niente più gite scolastiche

In ambito scolastico a mutare è anzitutto l'attività relativa alle "uscite" con la sospensione dei «viaggi d’istruzione», ma anche delle «iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, tutte le gite scolastiche e le uscite a fini didattici». Resteranno invece consentiti «i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio».

Capienza teatri e cinema

Il limite massimo fissato per il numero di spettatori resta quello di 200 persone al chiuso e di 1.000 all'aperto, sia che si tratti di teatri o cinema. Restano sospesi quegli eventi che non possano svolgersi senza creare assembramenti e dove quindi sia impossibile mantenere il distanziamento sociale. Ciascuna Regione potrà stabilire un diverso numero di posti in funzione delle caratteristiche dei luoghi dove si tengano gli spettacoli, ma solo d'intesa con il ministro della Salute.

Spettatori negli stadi

Discorso simile anche per quel che riguarda il pubblico negli stadi durante le competizioni sportive dei professionisti. In questo caso è prevista la partecipazione di spettatori «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori» qualora di tratti di stadi all'aperto, mentre il limite fissato per gli eventi sportivi al chiuso è pari a 200 persone. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza interpersonale di un metro e la misurazione della temperatura corporea all'ingresso.

Il periodo di validità del nuovo Dpcm

Così come si legge all'Art. 12, le disposizioni del nuovo Dpcm «si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020».

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