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Dalla caccia ai ristoranti mense per aziende: i nuovi chiarimenti sulla zona arancione

La Regione Veneto fornisce in un documento delucidazioni sulle norme della zona arancione

La Regione Veneto ha diramato quest'oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, una nota di chiarimento sulla cosiddetta "zona “arancione" definita ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020, in scadenza il 15 gennaio e cui dovrebbe seguire un nuovo decreto che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Di seguito riportiamo per esteso tutti i punti ed i relativi "chiarimenti" forniti dalla Regione Veneto:

1) I ristoranti possono fare il servizio di mensa "esterno" per singole aziende e per i lavoratori specificamente identificati?

«Alcune Prefetture del Veneto hanno affermato che è possibile, per i ristoranti, chiusi per disposizione generale, svolgere l’attività di mensa per singole (anche compresenti) aziende, con predeterminazione dei dipendenti legittimati ad accedere e sulla base di una convenzione tra azienda ed esercizio di ristorazione. Ciò, in base all’art. 1, comma 10, lett. gg) del Dpcm 3.12.2020. Ovviamente, il servizio può essere espletato a condizione che il avvenga "nel rispetto delle misure di contenimento previste in tema di somministrazione di cibi e bevande nonché della legislazione vigente in tema di attività produttive".

Si precisa, inoltre, che "al fine di permettere agli organi accertatori una celere verifica circa la sussistenza delle condizioni normative previste per l’esercizio dell’attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, è opportuno che l’esercente tenga in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con il datore di lavoro, nonché gli elenchi dei beneficiari del servizio"».

2) Ci si può spostare fuori comune per recarsi presso esercizi di estetista o
parrucchiere?

«No, se nel comune di residenza esistono e sono disponibili in tempi adeguati (es. una settimana) esercizi di questo tipo. La “fiduciarietà” del rapporto tra cliente ed esercente non costituisce elemento che la normativa (v. art. 2, comma 4, lett. b), Dpcm 3.12.2020) considera tale da giustificare l’uscita dal Comune».

3) Le roulotte e i camper sono equiparati alle seconde case?

«No, se utilizzate per spostarsi presso la località turistica. Sì, se stabilmente collocate presso la stessa e collegati ai servizi che li rendono utilizzabili a fini di pernottamento e permanenza».

4) Si può andare a caccia fuori Comune?

«Sì, se l’Ambito territoriale di Caccia (atc) o la riserva di appartenenza si trovano fuori Comune. No se è nel Comune. La possibilità di uscire dal Comune è legata alla previsione dell’art. 2, comma 4, lett. b), Dpcm 3.12.2020, che consente lo svolgimento di attività non vietate dal Dpcm stesso (come gli spettacoli teatrali, attività di palestra, terme non sanitarie) e non disponibili nel Comune di abitazione».

5) Sono possibili le visite ad immobili per l’acquisto fuori Comune?

«Sì, in quanto il singolo immobile di interesse non è disponibile nel Comune, posto che il cittadino ha diritto di spostarsi di abitazione (es. per avvicinamento di lavoro, parenti, attività scolastica, ecc.)».

Scarica i chiarimenti della Regione Veneto 13 gennaio 2021

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