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Le ordinanze di Speranza, Zaia e Sboarina: quali divieti in vigore a Verona e in Veneto?

Cerchiamo di fare chiarezza su quali misure devono essere rispettate in Veneto e nella città di Verona in particolare, dopo che il 20 marzo sono state firmate tre diverse ordinanze

Nella giornata del 20 marzo si sono succedute in rapida fase diverse ordinanze, da quella sindacale del mattino firmata dal primo cittadino di Verona Federico Sboarina, a quelle successive del governatore del Veneto Luca Zaia e poi del ministro della Salute italiano Roberto Speranza. Tutte hanno di mira un obiettivo comune, vale a dire contenere la diffusione del coronavirus "Sars-CoV-2", ma il rapido susseguirsi di eventi ha forse ingenerato confusione in alcuni. Di seguito proviamo a capire quale sia la situazione in Veneto ed in particolare quali siano i divieti cui a Verona è necessario sottostare. 

Le misure stabilite nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale avranno validità fino al 25 marzo 2020 e sono le seguenti:

  • a) È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
  • b) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
  • c) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • d) Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Al punto b) di tale ordinanza si legge che è consentita l'attività motoria. È il primo punto che "diverge" sia rispetto all'ordinanza del presidente della regione Veneto Luca Zaia (in parte), sia rispetto a quella del sindaco di Verona Federico Sboarina (in toto). L'attività motoria in luogo pubblico, «ivi comprese le passeggiate», è stata infatti vietata dall'ordinanza sindacale, mentre quella del governatore Zaia la prevedeva «nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri». Pertanto per tutti i veneti e per i veronesi in particolare vigono divieti più restrittivi in materia.

Altra puntualizzazione: nell'ordinanza del ministro della Salute Speranza non si fa cenno di chiusura domenicale per i negozi alimentari, così come non se ne parlava nemmeno nell'ordinanza del sindaco di Verona Federico Sboarina firmata venerdì mattina. La decisione è stata però presa dal governatore del Veneto Luca Zaia che nella sua ordinanza ha stabilito che tutti i negozi di generi alimentari, dai piccoli negozi ai grandi supermercati, dovranno restare chiusi nella giornata di domenica. Pertanto, al momento, per i cittadini veneti e, dunque, anche per tutti i veronesi, vigono in materia restrizioni più rigide rispetto a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute.

Il video messaggio ai cittadini veronesi del sindaco Federico Sboarina

Le ordinanze di Zaia e del sindaco Sboarina

Al fine di evitare ulteriormente l'assembramento di persone, con l'ordinanza nr. 33 del 20 marzo, il Presidente della Regione Veneto stabilisce che:

  • Sono chiusi all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale.
  • L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano,sono soggetti alle limitazioni già previste per gli spostamenti dai DPCM 8 e 9 marzo; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi, per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti in base ai predetti DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.
  • L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
  1. è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali.
  2. è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie.
  3. non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali che attraversano centri abitati.
  • L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica
  • Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Tale ordinanza ha decorrenza dal 20 marzo e durata fino al 3 aprile 2020 e le sue disposizioni perdono efficacia a seguito dell'eventuale entrata in vigore di provvedimenti statali più restrittivi. Unitamente alle prescrizioni sopra elencate, a Verona si aggiunge, come già rilevato, il divieto assoluto di «svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale», stabilito dall'ordinanza nr. 18 del 20 marzo 2020 firmata dal sindaco di Verona Federico Sboarina.

Quest'ultima prevedeva infine per la gestione dei propri animali domestici «di limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari». L'ordinanza del sindaco Sboarina aveva inizialmente previsto che la distanza massima fosse pari a 400 metri dal luogo di residenza del proprietario, ma in questo caso la misura in vigore anche a Verona da rispettare è quella più restrittiva, vale a dire quella stabilita dalla successiva ordinanza del governatore Zaia che identifica tale distanza in 200 metri al massimo. Nella città di Verona sono poi da rispettare anche le altre precedenti misure stabilite dal sindaco, quale ad esempio il divieto di sedersi sulle panchine, o il divieto di utilizzo delle piste ciclopedonali se non per spostamenti che rispondano a stati di necessità.

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