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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Per uscire di casa e fare attività motoria è necessaria l'autodichiarazione spostamenti?

Se si vuole uscire per una passeggiata "in prossimità" di casa, di deve compilare il modulo?

Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia causata dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2, uno dei principali elementi di novità per tutti i singoli cittadini è stato quello di doversi giustificare dinanzi alla legge per compiere uno spostamento. La modalità è nota, si tratta di dover compilare un'autocertificazione (qui disponibile) nella quale indicare, là dove effettivamente sussistano, le motivazioni che autorizzano la propria uscita di casa. La casistica prevede quattro possibili motivazioni di ordine generale che devono poi essere specificate da chi se ne avvale nell'autocertificazione, fornendo anche elementi utili alle forze dell'ordine che sono autorizzate a compiere tutti gli accertamenti del caso in merito alle dichiarazioni effettuate.

I quattro casi disponibili sono i seguenti: "comprovate esigenze lavorative", "assoluta urgenza (per trasferimenti in Comune diverso)", "situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere)" ed, infine, "motivi di salute".

La dicitura sicuramente più complessa contenuta nel documento è senza dubbio la terza, vale a dire quella che riguarda un'eventuale «situazione di necessità», da non confondersi evidentemente con l'«assoluta urgenza» che costituisce un caso a sé stante, tale da giustificare lo spostamento verso un Comune diverso da quello in cui ci si trova attualmente. Nelle "situazioni di necessità", tali da giustificare spostamenti all'interno del Comune nel quale ci si trova, viene specificato sul modulo stesso dell'autodichiarazione che devono essere fatte rientrare tutte quelle situazioni che prevedono, in virtù appunto di una necessità formalmente riconosciuta dalle norme, degli spostamenti «che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere».

Si è già evidenziato, ad esempio, che gli spostamenti verso i negozi alimentari o i supermercati sono consentiti proprio perché funzionali all'acquisto di «generi alimentari», così come è possibile volgersi verso negozi che vendono «generi di prima necessità» sul proprio territorio comunale, in quanto appunto l'acquisto di tali beni costituirebbe formalmente una «situazione di necessità». Chi va in auto a fare la spesa e viene fermato da un agente autorizzato a svolgere un controllo, deve quindi, su richiesta, mostrare l'autocertificazione compilata barrando la casella "situazione di neecessità" e specificando che si sta recando al supermercato per acquistare «generi alimentari» o «generi di prima necessità». Allo stesso modo, se una persona a piedi stesse camminando in direzione di un'edicola aperta, o di una libreria, o di un negozio di vestiti per neonati o bambini, ad oggi dovrebbe, su richiesta, mostrare o compilare l'autocertificazione barrando la medesima casella "situazione di necessità" e specificando di starsi recando in uno di questi esercizi commerciali al dettaglio aperti (formalmente riconosciuti nell'ultimo Dpcm quali atti a vendere «generi di prima necessità»), per procedere all'acquisto appunto di un «genere di prima necessità». Cosa succede se invece si esce di casa per fare una semplice passeggiata, la cosiddetta attività motoria, vale a dire una camminata "in prossimità" di casa non finalizzata dunque all'acquisto di alcun genere, né «alimentare», né «di prima necessità»?

Prima di proseguire cerchiamo di fare alcune puntualizzazioni sulle norme vigenti in Veneto e nella città di Verona. A livello nazionale l'attività motoria è sempre stata possibile «in prossimità» della propria abitazione. A livello regionale era stato in precedenza specificato da un'ordinanza firmata dal governatore Zaia che l'attività motoria era praticabile «entro il raggio di 200 metri» dalla propria abitazione. Nel capoluogo scaligero, un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Sboarina prevedeva invece il divieto di attività motoria all'aperto sul suolo pubblico comunale, «ivi comprese le passeggiate». Le misure in origine più restrittive adottate a livello regionale, con l'ordinanza di pasquetta siglata dal governatore del Veneto, hanno di fatto riallineato (pur restando comunque più stringenti), in materia di attività motoria, le norme venete a quelle nazionali, confermando dunque che l'attività motoria è possibile svolgerla "in prossimità" di casa. A livello comunale, ciascun sindaco può emanare ordinanze più restrittive che limitino tali misure. Ciò non è finora successo a Verona e, dunque, anche nel capoluogo scaligero è possibile dal 14 aprile svolgere attività motoria "in prossimità" di casa. L'ordinanza regionale si presenta comunque più restrittiva sull'argomento rispetto alle leggi nazionali, poiché prevede che l'attività motoria non solo «sia individuale» e svolta «in prossimità della propria abitazione», ma anche che ogni uscita di casa, quindi anche per svolgere attività motoria, avvenga «nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona» e utilizzando «mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante».

Ciò detto, dunque, per rispondere alla domanda di cui sopra è necessario fare riferimento alle Faq presenti sul sito del governo. Alla domanda «Si può uscire per fare una passeggiata?», la risposta fornita è la seguente: «Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove l'agente operante ne faccia richiesta».

Faq passeggiate 16 aprile 2020

La Faq sul sito del governo dedicata alle passeggiate - 16 aprile 2020

La risposta non è scevra da un margine di ambiguità, diciamo così, in relazione proprio all'attività motoria che viene accostata ai "motivi di salute", all'"andare al lavoro" e, in particolare, alle "necessità" dalla congiunzione «ovvero», quasi fosse una casistica a sé stante, a meno di non voler interpretare quell'«ovvero» come fosse un «ossia», il che significherebbe che l'«attività motoria» è di per sé una «situazione di necessità» (della persona?). È una questione che avevamo già trattato, ad ogni modo resta il fatto che la conclusione della risposta alla Faq sul sito del governo fa esplicito riferimento, in relazione «a tutti gli spostamenti ammessi» (dunque anche quelli per attività motoria e passeggiate), ad una «giustificazione» di tali spostamenti ammessi che «può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione». Quindi, alla domanda se per fare attività motoria sia o meno necessario avere l'autocertificazione, bisogna senz'altro rispondere affermativamente. L'autodichiarazione è necessario averla con sé anche per passeggiare "in prossimità" di casa, o comunque essere pronti a compilarla e firmarla su richiesta dell'«agente operante» in caso di controllo.

Il problema, a questo punto, è però il "come" compilare tale documento: quale casella delle quattro disponibili sull'autodichiarazione per gli spostamenti è necessario barrare per svolgere attività motoria? Non essendo, a nostra conoscenza, esplicitato da nessuna parte, si può allora ipotizzare di ragionare per esclusione. Passeggiare o fare una corsetta "in prossimità" della propria abitazione difficilmente potrebbe rientrare nella casistica delle "comprovate esigenze lavorative", tanto meno una passeggiata potrebbe rispondere al carattere di "assoluta urgenza", anche perché restare "in prossimità" di casa e muoversi in un Comune diverso dal proprio appaiono evidenti elementi di contraddizione. Resta dunque il caso dei "motivi di salute" che, effettivamente, potrebbe essere fatto valere quale giustificazione per svolgere, ad esempio, una passeggiata, ma ciò implicherebbe un'ulteriore certificazione, quella appunto medica che stabilisca la reale sussistenza di una condizione del soggetto, sotto il profilo appunto medico, tale da rendere necesario lo svolgere una passeggiata (è stato il caso affrontato e risolto in precedenza, ad esempio, nei confronti delle persone con "disturbi dello spettro autistico" o di quelle con "patologie psichiatriche").

L'unica casistica che, in linea generale e per chiunque, parrebbe quindi valere nell'ambito del documento per autocertificare i propri spostamenti durante lo svolgimento dell'attività motoria "in prossimità" di casa, è la casella «situazione di necessità». Tale opzione, forse non a caso e come già rilevato all'inizio, prevede anche tra parentesi che questa specifica casistica sia riservata a quegli spostamenti che non solo devono compiersi «all'interno del proprio Comune», ma anche che possono rivestire «carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere». Fare una passeggiata parrebbe corrispondere tanto al «carattere di quotidianità», quanto alla «brevità delle distanze da percorrere» (si veda il noto «in prossimità della propria abitazione» dell'ultima ordinanza regionale). Pertanto, tutto lascerebbe pensare che in caso di passeggiate attorno a casa, non finalizzate all'acquisto di alcun genere alimentare o di prima necessità, sia necessario compilare l'autocertificazione per gli spostamenti e, nello specifico, barrare la casella «situazione di necessità» indicando quale motivazione dello spostamento lo svolgimento di «attività motoria».

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