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Cronaca Lungadige Antonio Galtarossa

Agsm cita un consumatore ma perde. Adiconsum: "Apriamo tavoli di conciliazione"

La società è stata condannata a pagare anche le spese legali della persona portata in giudizio per alcune presunte bollette non pagate, risalenti a più di dieci anni fa

"Con la conciliazione paritetica ispirata ai principi di economicità, rapidità e riservatezza, si risparmierebbero soldi pubblici e si instaurerebbe una relazione di fattiva collaborazione con gli stakeholder del territorio, nell'interesse di tutti”. Spiega così Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona che, insieme a Lega Consumatori e Movimento Consumatori, vuole sottolineare la necessità – ancora inascoltata – di attivare tavoli di conciliazione tra aziende e utenti per evitare la Giustizia ordinaria che comporta dispendio di tempi e costi elevati.

Si parte da un caso concreto appena concluso con sentenza del Giudice di Pace di Verona. Un consumatore si è visto recapitare un atto di citazione, per conto della società Agsm Spa, avente a oggetto il presunto debito di somme riguardanti fatture non pagate e riferibili ad un presunto rapporto di fornitura di servizi (somministrazione di energia elettrica). Più in particolare il consumatore, senza aver ricevuto alcun preavviso o diffida ad adempiere circa la propria morosità, si vedeva chiamato in giudizio da Agsm Energia Spa sulla scorta di alcune fatture risalenti a circa dieci anni fa. Il consumatore, grazie al supporto legale di Adiconsum Verona, ha vinto la causa e Agsm Spa è stata condannata a pagare anche le sue spese legali.
Se tra le parti ci fosse stati un protocollo di conciliazione la causa non sarebbe stata con ogni probabilità iniziata.

"L'ultimo incontro avuto con Agsm in merito alla possibilità di sottoscrivere un protocollo di conciliazione con le Associazioni di consumatori – sottolinea Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona - risale al mese di agosto 2014. In quell'occasione, ultima riunione di una lunga serie, ci venne confermato l'interesse per una modalità condivisa di affrontare i reclami che non si risolvono in prima battuta, la conciliazione appunto. A tutt’oggi, stiamo ancora aspettando una risposta".
"Abbiamo dato ampia disponibilità all'Azienda – prosegue Cecchinato - ma, nel contempo, è occorso il caso che abbiamo illustrato oggi e che ha visto la condanna di Agsm Energia Spa anche al pagamento delle spese legali". "Crediamo che una società ad intero capitale pubblico debba considerare maggiormente la propria clientela, le associazioni dei consumatori del territorio e i cittadini veronesi".

"Appare grave – evidenzia Silvia Caucchioli, avvocato di Adiconsum Verona - il tentativo posto in essere da un società a partecipazione pubblica di pretendere dai cittadini pagamenti non dovuti. Il credito, per il quale Agsm ha citato in causa l'utente era, infatti, ampiamente prescritto. Correttamente il Giudice ha annullato la richiesta della società e l'ha condannata a rifondere le spese legali al cittadino. Le aziende pubbliche dovrebbero agire nell'interesse della collettività e garantire partecipazione, trasparenza ed evitare inutili contenziosi legali."

"Abbiamo stipulato accordi di conciliazione con le più importanti società di vendita del settore energetico. E' assurdo - conclude Cecchinato - che la società veronese privi i propri clienti di un'utile risorsa deflativa del contenzioso. Auspichiamo che i vertici di Agsm agevolino la ripresa del percorso interrotto riconoscendo l'importanza strategica della conciliazione paritetica con le Associazioni di consumatori."

FASE PRE-PROCESSUALE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Come ha avuto modo di rappresentare durante la conferenza stampa l'abg. Massimo Nannini di Adiconsum Verona, prima della comparizione in giudizio i difensori del convenuto (consumatore), essendo decorsi i termini per la costituzione dell'attore (e quindi la possibilità di visionare il fascicolo contenente i documenti allegati al ricorso – tra cui le fatture in contestazione), si sono premurati di contattare il collega di controparte per chiedere delucidazioni circa il protrarsi del ritardo.

Quest'ultimo, dopo aver cercato una soluzione transattiva alla vicenda, candidamente affermava di non voler procedere alla dovuta “iscrizione al ruolo della causa”; quest'ultimo incombente (il quale prevede il pagamento di un contributo unificato) è opportuno sottolineare, risulta necessario per la regolare formazione del processo.

In altre parole, il comportamento di Agsm Spa da una parte garantiva, con la notifica dell'atto di citazione, l'interruzione di una palese prescrizione del credito (come appresso si vedrà) e dall'altra mirava a sottrarsi alla valutazione nel merito del Giudice (non pagando, come detto, la tassa necessaria per la regolare formazione del procedimento).

Pertanto, era il conevenuto-consumatore costretto a sobbarcarsi un ulteriore onere (anche monetario) per poter far valere in giudizio le proprie ragioni.

Una volta comparsi in giudizio il consumatore prendeva atto che le fatture, palesemente prescritte, riguardavano un periodo non supportato da idonea documentazione contrattuale; ciò veniva fatto presente al Giudice ed inoltre se ne chiedeva la produzione a controparte.

Purtroppo ciò che Agsm Spa riusciva a produrre in Giudizio era una serie copie fotostatische di dubbio valore giuridico. Infatti, come poi condiviso dal Giudicante, la società fornitrice del servizio non è stata in grado nemmeno di dimostrare, attraverso la produzione del contratto da cui promanano le fatture di cui se ne chiedeva il pagamento, l'esistenza di un rapporto giuridico valido.

Pertanto, il processo si concludeva, in accoglimento delle ragioni del consumatore, con il rigetto delle richieste dell' Agsm Spa e per l'effetto la stessa veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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