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Spettatori da rimborsare anche per gli spettacoli interrotti dalla pioggia

Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo un ricorso di Fondazione Arena di Verona a cui un gruppo di spettatori chiese il rimborso dei biglietti per una Carmen interrotta nel 2010

La sentenza della Corte di Cassazione è datata 19 giugno 2018 ma è stata depositata in cancelleria lo scorso 29 marzo e vede come protagonista la Fondazione Arena di Verona, condannata a risarcire un gruppo di appassionati che nel luglio del 2010 partirono dalla Puglia per assistere ad una Carmen nell'anfiteatro scaligero. Lo spettacolo iniziò, ma un temporale lo interruppe. Così il gruppo di spettatori pretese il rimborso integrale del biglietto. Il Giudice di Pace gli diede ragione e il Tribunale di Taranto (in vece di Corte d'Appello) respinse il ricorso di Fondazione Arena di Verona. L'ente lirico fece ancora ricorso e la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva: la richiesta di rimborso è legittima, anche se nel contratto d'acquisto del biglietto non viene prevista. Vale, infatti, quando stabilito dal Codice Civile, secondo cui non si può richiedere una controprestazione (in questo caso il costo del biglietto) se la prestazione è diventata impossibile (in questo caso se l'opera lirica non viene rappresentata integralmente).
Respinta anche la richiesta di rimborso parziale, dato che parte della Carmen era andata in scena prima dell'acquazzone. Richiesta respinta perché per i giudici l'opera è da intendersi come una prestazione unica, che non si può scindere. 

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