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Ex Bam, il legale dei costruttori: «Il permesso di edificare non è sospeso»

Dopo l'ordinanza del Tar sul ricorso presentato dal Comitato Asma, l'azienda potrebbe continuare i suoi lavori per la creazione di un'area commerciale e di quattro torri di dieci piani

«Il Tar del Veneto accoglie la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, che fissa per il giorno 22 ottobre 2020». Si legge questo nell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato dal Comitato Asma contro il permesso a costruire concesso dal Comune di Verona nell'area dell'ex Bam, tra via Mameli, via Cavalcaselle e via Failoni. Una decisione che aveva fatto esultare il comitato ed anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco. Sia il comitato che Bertucco avevano dichiarato che il Tar aveva disposto la sospensione degli effetti del permesso a costruire, ma la realtà è più articolata se si legge per intero la disposizione del tribunale. La quasi totalità dei punti del ricorso presentato dal comitato sono stati respinti e l'azienda, assistita dall'avvocato Leonardo Curatolo dello studio legale Rizzieri, ritiene di poter proseguire con i lavori che porteranno alla creazione di un'area commerciale e di quattro torri di dieci piani in cui troveranno spazio circa 150 appartamenti.

Con l'ordinanza cautelare, il Tar Veneto ha ritenuto che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti possa essere soddisfatto con la sola fissazione dell'udienza di merito (fissazione avvenuta per il prossimo 22 ottobre) - spiega Curatolo - L'articolata presa di posizione del Tar Veneto, seppure nei limiti della sede cautelare, ha evidenziato l'infondatezza e l'inammissibilità della gran parte dei motivi fatti valere dal Comitato Asma, rilevando unicamente l'esigenza di una integrazione documentale per una parte minoritaria di essi, integrazione che dovrà avvenire entro il citato termine del 22 ottobre, ma senza che vi sia stato alcun riconoscimento del loro fondamento.
Quanto sopra in applicazione del comma 10 dell'articolo 55 del codice del processo amministrativo, espressamente posto a base dell'ordinanza, che prevede la possibilità di valorizzare le esigenze del ricorrente espresse in sede cautelare con la sola sollecita definizione del giudizio del merito, fissando con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. In tale ipotesi la tutela cautelare non comporta affatto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. La lettura dell'ordinanza non consente alcun margine di incertezza e ogni diversa interpretazione è infondata e strumentale.

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