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Cannabis light, i negozi chiuderanno? O resterà tutto com'è (per ora)?

La decisione della Cassazione ha scatenato il panico dei commercianti e i proclami dei politici, mentre gli "esperti" del settore affermano che nulla è cambiato e la questura nel frattempo resta in attesa di eventuali disposizioni

Quale sarà dunque il destino del mercato della cosiddetta cannabis light? La "guerra" a questo settore, a detta di molti insensata e deleteria, condotta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, con il quale si è schierato il primo cittadino di Verona, Federico Sboarina, si è arricchita in questi giorni di un nuovo capitolo, ovvero la decisione emessa dalla Cassazione riunita a sezioni unite penali, che afferma: 

"La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio,del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali presiedute da Domenico Carcano hanno osservato che "integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990,le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante".

E QUINDI? - La sentenza sembra infliggere un duro colpo, se non addirittura mortale ad un mercato del valore stimato di circa 80 milioni di euro e in grande crescita, che ha visto aprire in Italia oltre 3 mila attività in tre anni, dando lavoro a centinaia di persone. Inoltre la stessa legge 242 non prevederebbe l‘uso ricreativo dei derivati della cannabis, che pertanto rimarrebbe non consentito e proibito dalle precedenti leggi in materia sanitaria che restano valide e invariate
Nonostante questo però gli esperti del settore rimangono ottimisti e affermano che i negozi di cannabis light non potranno essere chiusi. A sostenere la loro tesi, è l'ultima frase della sentenza della Cassazione: "salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante".

Carlo Alberto Zaina, avvocato di un commerciante di derivati della cannabis di Ancona, ha spiegato che la soluzione adottata dalla Suprema Corte "non fornisce un riferimento preciso" nella definizione di 'efficacia drogante'. «La frase sull'efficacia drogante è un po' sibillina e può creare un paradosso: se un commerciante vende infiorescenze che sono definite fuori legge ma con percentuali di Thc limitata tale da non suscitare effetto drogante non commette un reato, e dunque può venderla».
Sul suo profilo Facebook inoltre, lo stesso legale ha sottolineato: «Nella vicenda cannabis light i media hanno dato mediocre prova di se’ fornendo informazioni errate che dimostrano la generale ignoranza dei giornalisti, più propensi al sensazionalismo che ad una corretta comunicazione».

Una posizione condivisa anche da un comunicato di Federcanapa

Malgrado le dichiarazioni di moltissime testate giornalistiche, la soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina a nostro parere la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa. Il testo della soluzione dice infatti chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Per tanto la Cassazione ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON rientra nel reato di cui all’art. 73 del T.U. Stupefacenti.
E sul punto, da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.
Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti.
Ci auguriamo che anche le forze dell’ordine si attengano a questa netta distinzione tra canapa industriale e droga nella loro azione di controllo e che non si generi un clima da “caccia alle streghe” con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore.
Ogni ulteriore considerazione dovrà essere rimandata alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l’impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione. 

Sulla stessa linea anche l'avvocato di Tutela Legale Stupefacenti, Lorenzo Simonetti, che sul proprio profilo Facebook ha annunciato 4 incontri in Italia e spiegato: 

In attesa delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite, vogliamo tranquillizzare tutti coloro che sono direttamente interessati al tema della commercializzazione dei prodotti derivati della Cannabis Sativa L. (c.d. light).
La massima provvisoria della Suprema Corte, infatti, non esclude a priori il commercio finora sviluppatosi in quanto i Giudici sembrano punire soltanto quelle condotte che riguardano prodotti “in concreto” aventi efficacia drogante.
Ebbene, tale massima, alla luce del consolidato diritto vivente, dovrebbe far salvi tutti quei derivati della Cannabis Sativa c.d. light con principio attivo (THC) fino allo 0,5%.
Suggeriamo, quindi, agli organi di stampa di non propalare falsi allarmi.

I DIRETTI INTERESSATI - Ma cosa ne pensano coloro che hanno investito tempo e denaro in questo settore, ovvero coloro che sono toccati direttamente da questa decisione? Ezio, del negozio Freedom Growshop, situato in via Mancalacqua a Lugagnano, sentito da noi al telefono ha detto: «L'idea che ci siamo fatti è che la sentenza è poco chiara: al posto di "privi di efficacia drogante", avrebbero dovuto evidenziare che bastava che il THC fosse al di sotto della soglia di legge, ma non avendo messo questo parametro hanno creato confusione. I media secondo noi hanno sbagliato a fare titoloni come "La cannabis light è illegale", la sentenza ha ribadito male ciò che già si sapeva secondo me, ovvero che basta vendere prodotti che restino entro il limite stabilito. Credo che nessuno debba chiudere dunque, ma occorre ribadire il concetto che noi lavoriamo all'interno della legge per cancellare questi facili allarmismi». 

Riccardo, di Health Hemp Farm, che si trova a Villafranca in corso Vittorio Emanuele, si è invece così espresso: «L’impressione è che questa sentenza non abbia minimamente chiarito la nostra posizione in termini di legalitá. Penso che servirà ancora tempo per capire cosa ne sarà delle nostre attività, nella speranza che venga discussa seriamente una legge in parlamento in grado di classificarci in maniera definitiva. Per ora rimaniamo in attesa».

Concetti molto simili a quelli espressi da Antonino, del negozio Green Door situato a Villafranca di Verona, in via Messedaglia, il quale ha ribadito: «Per convenzione tossicologico-giuridica il limite sotto al quale non é riconosciuta efficacia drogante al THC é pari allo 0.5%». Il titolare dell'attività ritiene che la valanga di informazioni buttata fuori nelle ultime ore sia più che altro fuorviante e utile più che altro a «creare terrorismo psicologico», che avrebbe l'unico effetto di allontanare la clientela da questi negozi, dove vengono venduti anche prodotti di cosmetica, alimenti e altri prodotti realizzati con la canapa: «Questa campagna crea solo danni alle attività, insinuando nei clienti il dubbio che ci sia qualcosa di illegale, quando non è così»

Nel frattempo dalla questura di Verona fanno sapere che attualmente nulla è cambiato e che le attività verranno sottoposte allo stesso tipo di controlli che sono stati eseguiti nei mesi precedenti, in attesa di comunicazioni che facciano maggiore chiarezza sulla questione. 

MA A CHI CONVIENE QUESTA LOTTA? - Il ministro dell'Interno continua a ripetere di non volere uno «Stato spacciatore» e di voler promuovere il «sano divertimento», seguito a ruota da Sboarina e dai gruppi Movimento Genitori Italiani e Famiglia è Futuro, ma allo stato attuale non ci sono ricerche scientifice che confermino la tesi della pericolosità di tali sostanze, il cui principio attivo risulta essere effettivamente troppo basso perché si possa ragionevolmente credere che possa risultare psicotropo. Inoltre, secondo recenti studi, come quello dell'European Economic Rewiew, la vendita di cannabis light avrebbe tolto il 12% del ricavato al mercato illegale della droga. 
Semplice propoganda dunque, nel momento in cui il Governo vuole far passare un condono fiscale e la sospensione del Codice di appalti che potrebbe rendere meno difficle le infiltrazioni mafiose? Può essere, ma nel frattempo sui social sono in molti a prendere posizione contro le intenzioni di Salvini, e contro lo stesso primo cittadino di Verona, ricordando come sigarette e alcol sia in cima alla lista delle cause di decesso. 

Nonostante tutti i proclami fatti, sembra dunque che la Cassazione non sia riuscita a fare definitvamente chiarezza sulla vicenda. In attesa di un nuovo capitolo, e delle motivazioni della sentenza che ci si aspetta facciano luce sul settore, i negozi di derivati della cannabis light e le circa 10 mila persone che vi lavorano in Italia al momento non sarebbero a rischio. 
Almeno fino al prossimo colpo di scena. 

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